Inesistenza cartella esattoriale

3 Feb 2023

INESISTENTE, E NON SUSCETTIBILE DI SANATORIA, LA NOTIFICA DELL’ATTO DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE, NEI CONFRONTI DI UN CONTRIBUENTE, EFFETTUATO CON UN INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA NON RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI.
Con tale pronuncia, lo scorso 3 ottobre 2022, un contribuente ha visto dichiarare, dal Tribunale di Imperia, l’inesistenza della notifica di un atto dell’Agenzia delle Entrate proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri come previsto dal combinato disposto degli articoli 3-bis, 3 bis comma 1 della L. 53/1994 (il quale dispone testualmente che la notifica degli atti tributari “può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi ”) e dall’art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 82/2005 (CAD-Codice dell’amministrazione digitale), il quale prevede espressamente che “le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione (…)”.
Nondimeno, con lo stesso provvedimento, è stata riconosciuta la prescrizione quinquennale dei crediti di natura contributiva così come contestati nel ricorso presentato dal Contribuente assistito
dallo Studio GANDOLFO e dall’Avv. Enrico T. PANERO.
Il messaggio di posta elettronica certificata contenente “in allegato” l’avviso preventivo di iscrizione ipotecaria proveniva dall’indirizzo PEC “notifica.acc.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it”, non risultante, a nome di Agenzia delle Entrate – riscossione, in nessuno dei “pubblici elenchi” previsti per legge. Ne è conseguita, per fatto naturale, l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” dal contribuente con conseguente nullità insanabile, dovendo la sua notifica ritenersi inesistente ed essendo (dell’atto nativo) minata la certezza circa la sua provenienza con conseguente inesistenza e impossibilità di operare alcun tipo di sanatoria.

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